Il ragazzo doveva sottoporsi a un periodo di prova (postulato) che durava un minimo di sei mesi. Durante questo periodo era accompagnato personalmente nel suo sviluppo umano e spirituale dagli altri ragazzi – chiamati “zelatori†– che erano stati incaricati specificatamente per svolgere questo ruolo.
Art 30. I postulanti sono sotto l’immediata direzione dei zelatori che sono specialmente incaricati di far loro conoscere gli usi della Congregazione e che sono anche, per dovere, obbligati a riprendere, caritatevolmente, i loro sbagli. Riceveranno tutti gli avvisi che saranno loro dati dagli zelatori con la maggiore docilità e la completa sottomissione in spirito di umiltà .
Statuts, Chapitre III –Conditions pour être admis à postuler dans la Congrégation.
Dopo un periodo che andava da sei mesi a un anno, il postulante poteva essere ammesso come probazionista. Per celebrare questo passaggio c’erano una cerimonia e delle preghiere particolari. Questo periodo durava sei mesi e serviva a valutare l’idoneità della persona per la Congregazione. I zelatori continuavano a essere i responsabili della formazione dei probazionisti.