La comunità è parte integrante della missione oblata. Il gruppo di missionari mandato in un villaggio formava sempre una comunità che aveva le stesse regole e condivideva lo stesso spirito della comunità permanente di cui facevano parte. Durante le settimane della missione i missionari mantenevano una vita comunitaria regolare pregando insieme, condividendo i pasti, lavorando insieme e tenendo un incontro comunitario formale ogni settimana.
Il sabato pomeriggio si trascorreva in comunità in modo da aiutarsi a vicenda per focalizzare con più chiarezza la qualità del loro “essere†in modo da rendere più effettivo il loro “fare†in quanto cooperatori del salvatore. La prefazione descrive lo scopo di questo tipo di attività :
Rinnovarci incessantemente nello spirito della nostra vocazione
Regola del 1818, capitolo primo, §3
È quel sentimento che penso si ritrovi anche nelle parole del Mahatma Gandhi, quando dice: “devi essere tu il cambiamento che ti auguri di vedere nel mondoâ€.
Il sabato di ogni settimana, gli esercizi della missione saranno sospesi, eccettuato quello del mattino.
Questo giorno sarà consacrato, in modo particolare, alla conferenza spirituale che deve aver luogo nell’appartamento del superiore.
Tutti i missionari sono tenuti a parteciparvi e non deve essere ammesso nessuno se non loro.
In questa conferenza si comincerà a leggere il presente regolamento di cui ogni superiore avrà una copia davanti a sé. Ci si accuserà , dopo, delle proprie colpe, secondo quanto prescritto…
Dopo aver puntato l’attenzione sulla crescita personale, ci si sposta sugli aspetti pratici della missione stessa:
Il superiore riformerà gli abusi che si possono essere introdotti, riprenderà coloro che avranno meritato di essere ripresi. Fisserà gli esercizi che dovranno essere fatti nella settimana seguente.
Profitterà di questa riunione per consultare i missionari sui punti che penserà bene di proporre loro. E, di comune accordo, si deciderà i casi di coscienza più difficili che si sono incontrati a partire dall’ultima conferenza.
Regola del 1818, capitolo secondo §2